Lo Statuto

Articolo 1

E' costituito con sede legale in Castelvecchio Calvisio (AQ), un consorzio tra imprenditori aventi attività economiche connesse ed affini, denominato:
" I Fornai del Parco ".
Si potrà cambiare indirizzo sempre nell'ambito dello stesso Comune.

 

Articolo 2 - Scopo-Oggetto

Il consorzio non ha scopo di lucro.
Esso ha per oggetto sociale:

  1. Attuazione di una collaborazione congiunta dei soci per la realizzazione di prodotti locali quali: pane, dolci e pasticceria e di ogni altro prodotto agro-alimentare al fine di sostenere e potenziare il mercato di tali prodotti e di quelli ad essi collegati alla filiera di produzione e commercializzazione, con particolare riferimento all'utilizzo di attrezzature eco-ambientali ed eco-compatibili;
  2. Creazione di strutture comuni finalizzate allo sviluppo dell'attività economica e di coordinamento produzione;
  3. Ideazione e promozione di marchi di qualità e tipicità dei prodotti;
  4. Attività di analisi di mercato ed posizionamento, creazione brand awareness, analisi qualitative e quantitative, ricerca ed innovazione;
  5. Realizzazione progetti di new economy legati alla vendita dei prodotti, sistemi di market place finalizzati all'ampliamento del mercato di riferimento, sia nazionale che estero;
  6. Creazione, promozione, tutela e gestione dei marchi di prodotto al fine di assicurare adeguata valorizzazione dei prodotti commercializzati, realizzazione attività di comunicazione legate allo sviluppo dell'attività e del territorio di riferimento;
  7. Promozione e attuazione di studi ed iniziative nel settore agro-alimentare di riferimento per promuovere i prodotti dei consorziati tramite lo svolgimento di attività di comunicazione volte alla creazione di cataloghi, partecipazioni collettive di mostre e fiere e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
  8. Realizzazione studi di fattibilità ed indagini di settore per strategie di miglioramento;
  9. Promuovere sistemi di acquisto collettivo provvedendo all'approvvigionamento, a seguito di richiesta dei consorziati, delle materie prime, dei semilavorati, delle macchine e degli strumenti di lavoro ad essi occorrenti;
  10. Effettuare studi rivolti all'individuazione di partner potenziali all'estero, e promuovere la costituzione di joint-ventures e partnership;
  11. Attività di consulenza tecnica, gestionale, finanziaria relativa alla gestione dell'impresa, anche tramite la gestione di centri elaborazione dati o altri servizi in comune;
  12. Promuovere la strumentazione del sistema qualità e relativa certificazione sui prodotti secondo le normative comunitarie;
  13. Effettuare la ricerca, la selezione, la formazione, l'addestramento e la specializzazione del personale dipendente occorrente alle consorziate;
  14. Partecipare a società e consorzi costituiti o costituendi di ogni ordine e grado i cui scopi siano analoghi, affini o complementari, o che comunque tendano al raggiungimento di un miglior risultato gestionale del consorzio.
  15. Stipulare contratti di forniture;
  16. Rilasciare fideiussioni avalli, concedere garanzie reali a favore di terzi, banche ed istituti di credito, e compagnie assicurative, ma solo nell'interesse delle imprese consorziate;
  17. Stipulare accordi con enti locali territoriali e non, e loro aziende ai fini dell'attività consortile;
  18. Reperire mezzi finanziari anche attraverso richiesta ed utilizzo di finanziamenti, mutui e provvidenze,alla Unione Europea, Stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni, nonché agli altri enti pubblici e privati accedendo a tutte le agevolazioni, contributi, erogazioni previste da leggi ordinarie o speciali, italiane ed estere, accettare inoltre contributi e lasciti da enti pubblici e privati.

Svolgere altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti e porre in essere tutti gli atti e concludere le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, economica, industriale e commerciale, necessari od utili alla realizzazione dei predetti scopi consortili e comunque direttamente o indirettamente connessi all'attività consortile.

L'oggetto consortile sarà attuato con organizzazione comune dei mezzi necessari forniti dalle imprese consorziate. Il consorzio attua pertanto la disciplina, lo svolgimento ed il coordinamento delle fasi di esecuzione armonizzando l'attività delle imprese consorziate e compie ogni attività utile ed opportuna al conseguimento del proprio oggetto, nonché tutte le operazioni e le attività connesse e complementari all'oggetto consortile, sia in nome proprio che in nome e per conto dei consorziati.

 

Articolo 3

Il consorzio ha la durata di anni 25, a decorrere dalla data della sua costituzione, la sua durata può essere prorogata. Il consorzio non può essere sciolto prima del completo adempimento di tutti gli oneri assunti in conseguenza dell'ottenimento dei contributi.

Esso quindi durerà per tutto il tempo necessario per la realizzazione degli scopi consortili, precisandosi che, in ogni caso e comunque, gli impegni dei consorziati permarranno per tutti e ciascuno di essi fino al completo esaurimento delle obbligazioni assunte dal consorzio, nonché fino alla definizione ed alla chiusura di ogni rapporto, anche tra i medesimi consorziati.

 

Articolo 4

Gli associati, per tutta la durata della loro partecipazione al consorzio, conferiscono al Presidente mandato ai sensi dell'art. 1703 e seguenti del codice civile per quanto attiene agli scopi sociali inclusi all'art. 2 del presente contratto.

 

Articolo 5 - Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono chiedere di entrare a far parte del consorzio quelle imprese, che abbiano titolo ed interesse al raggiungimento degli scopi sociali. L'ammissione al consorzio è fatta con domanda scritta dell'interessato all'amministratore, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettare queste nella loro integrità.

Essa dovrà inoltre contenere l'esatta denominazione dell'impresa e sua sede legale, generalità del suo legale rappresentante, attività effettivamente svolta e indirizzo della sede nella quale la stessa viene svolta ed inoltre dovrà confermare la dichiarazione di mandato e di conferimento di commissione di cui all'art. 4.

Sulla domanda di ammissione delibera l'assemblea ordinaria la quale decide, senza obbligo di motivazione, su domanda degli interessati. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa. Il consorziato ammesso, entro quindici giorni dalla richiesta che gli sarà rivolta dal presidente del consorzio, dovrà versare l'importo del contributo al fondo consortile e del contributo dovuto per le spese generali di cui all'art. 13.

 

Articolo 6

I consorziati potranno recedere dal consorzio nei soli casi di scioglimento delle rispettive società o di cessazione dell'attività delle rispettive imprese.

 

Articolo 7

L'esclusione è deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al consorzio o che si sia reso insolvente verso il consorzio o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte verso il consorzio o assunte dal consorzio in suo nome , e per suo conto o per grave inosservanza delle disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del consorzio o arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al consorzio o agli associati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. E' inoltre escluso di diritto il consorziato che sia stato dichiarato fallito o che sia ammesso alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta o di amministrazione controllata.

 

Articolo 8

In caso di trasferimento di azienda in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'Impresa subentra nel contratto di consorzio a condizione che;

  1. esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al consorzio;
  2. la deliberazione dell'organo assembleare relativa alla partecipazione del nuovo titolare del consorzio sia adottata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi)dei membri.

 

Articolo 9

Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal presidente agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

 

Articolo 10

I consorziati receduti o esclusi dal consorzio e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al consorzio sono responsabili verso il consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

Al socio receduto o escluso o non ammesso a seguito di trasferimento dell'impresa non sarà rimborsato il contributo al fondo consortile da lui o dal suo dante causa versato, nonché la eventuale eccedenza del fondo per le spese generali.

 

Articolo 11

Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto di consorzio per una ammissione, recesso, esclusione, trasferimento di azienda, nonché tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art. 2612 del codice civile, debbono essere iscritte nel libro dei soci a cura del dell'Amministratore entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

 

Articolo 12

Il fondo consortile è costituito: 

  1. dal contributo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento e zero centesimi) versato in eguale misura da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel consorzio;
  2. dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
  3. dalle anticipazioni versate a tale titolo

L'ammontare del contributo di cui al nr. 1 può essere modificato dall'assemblea ordinaria.

Ogni associato potrà beneficiare dell'attività dell'organismo e dei servizi dallo stesso erogati, indipendentemente dalla quota sociale posseduta. La stessa, nella persona del suo legale rappresentante, potrà partecipare all'attività degli organi sociali a prescindere dall'apporto sociale versato.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

 

Articolo 13

Ogni consorziato dovrà versare annualmente un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dall'assemblea ordinaria. Dovrà inoltre rimborsare al consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e sostenute quindi nel suo particolare interesse.

 

Articolo 14

Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta. Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso i terzi, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, saranno svolte dal consorzio sia in nome proprio e per conto di uno o più associati, sia in nome e per conto di uno o di alcuni associati secondo che all'operazione siano interessati uno o più associati e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto, la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art. 2615 del codice civile.

Comunque nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, oppure in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal regolamento interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il consorzio.

 

Articolo 15

Il presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente l'assemblea per deliberare i consequenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

La deliberazione dell'assemblea sarà comunicata dal presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità in relazione della gravità ed alla diversità delle inadempienze. In casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

 

Articolo 16

Gli organi del consorzio sono:

  1. l'assemblea generale dei consorziati;
  2. il presidente, il vice presidente;

 

Articolo 17

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al consorzio. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge il presidente e il vice presidente, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge o dal presente contratto alla sua competenza.

 

Articolo 18

L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatto richiesta da almeno un quarto dei consorziati.

La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci nel domicilio risultante dal libro soci ( nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultano espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendano indicare un'utenza fax,un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata a.r.).

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. La seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta con telegramma da spedire il giorno prima di quello della riunione.

Il presidente, dovrà consentire la trattazione in assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto, da almeno un quarto dei consorziati, almeno tre giorni prima della riunione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consorzio, o, in sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea per ogni convocazione.

Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può avere più di una delega. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.
Per la regolare costituzione dell'assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessario che sia presente o rappresentata almeno la metà dei consorziati. L'assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.
Le deliberazioni sono prese, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni dell'assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, e sottoscritti dal presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

 

Articolo 19

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente per deliberare sulle modifiche del contratto di consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

Può validamente deliberare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, la metà. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.

 

Articolo 20

Il presidente e il vice presidente sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.

Il Presidente ha tutti i poteri per amministrare il consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'eventuale assunzione e inquadramento del personale dell'ufficio, l'irrogazione delle penalità, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del consorzio, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, predisporre le modifiche del presente contratto da sottoporre all'assemblea straordinaria, predisporre il regolamento interno. Sono esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati all'assemblea. La responsabilità del presidente verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato; inoltre al presidente sono attribuiti i compiti:

  1. di convocare e presiedere l'assemblea;
  2. di rappresentare il consorzio ad ogni effetto, anche in giudizio;
  3. di dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del consorzio;
  4. di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
  5. di accertare che si operi in conformità degli interessi del consorzio;
  6. di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea;

Il Presidente può delegare alcune sue funzioni al vicepresidente.
In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni saranno esercitate dal vicepresidente.
La firma sociale spetta al presidente, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente. Il mandato di presidente e di vice presidente è gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del suo incarico.

 

Articolo 21

Ogni controversia fra i consorziati e fra costoro ed il consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di presidente, dai primi due designati, in caso di mancato accordo dal presidente del Tribunale competente per territorio. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.

 

Articolo 22

Alla fine di ogni anno solare l'amministratore predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del consorzio comprese dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Gli avanzi di gestione eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma andranno ad incrementare il fondo consortile. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

E' facoltà del Presidente predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione degli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

 

Articolo 23

Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei consorziati presenti o rappresentati, e saranno iscritte nel Registro delle imprese dell'Aquila, a cura dell'amministratore entro 20 giorni dal verificarsi delle modificazioni.

 

Articolo 24

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito regolamento interno, a cura dell'organo amministrativo, che dovrà essere approvato dall'assemblea in sede ordinaria.
Fra l'altro il regolamento dovrà :

  1. indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati dei costi di gestione del consorzio;
  2. determinare le eventuali garanzie sussidiarie che i consorziati dovranno fornire al consorzio ai fini del raggiungimento degli scopi sociali;
  3. stabilire le modalità dei controlli sulle attività dei consorziati;
  4. stabilire le modalità ed i tempi di versamento dei contributi per la gestione del consorzio;

 

Articolo 25

In caso di scioglimento del consorzio l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.
L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà versata ad ogni singolo consorziato.

 

Articolo 26

Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.